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"AUTOVELOX E OBBLIGO DI TARATURA. ALCUNE INFORMAZIONI" A CURA PL DI TRENTO

La Corte Costituzionale, sollecitata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.113 del 18 giugno 2015 (allegato 1), ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 45 comma 6 del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che tutti i misuratori di velocità dei veicoli devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura indipendentemente se utilizzati in sede fissa o direttamente dagli organi di polizia stradale.

L'articolo 45 del Codice della Strada (Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni) prevede il divieto di fabbricazione e impiego di segnali non previsti e non conformi a quanto stabilito dal CdS e dal regolamento, la collocazione di segnali in maniera diversa da quanto previsto, sempre nel CdS e la commercializzazione e uso di congegni atti a localizzare i dispositivi rilevatori di velocità.

Per quanto in trattazione al comma 6 viene espressamente stabilito che le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, fra cui rientrano i misuratori di velocità, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nel regolamento di attuazione del CdS (artt. dal 192 al 195) sono precisate le modalità di omologazione e di approvazione.

 
 
 
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