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Chiusura settimanale esercizi di somministrazione alimenti e bevande
  • Richiesta di parere alla Regione Veneto da parte del Responsabile dell'Ufficio Licenze e Commercio del comune di Mogliano Veneto (TV), d.ssa Gabriella Castagnoli, in merito all'assenza di obbligatorietà della chiusura settimanale da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande:

Da: Uff. Licenze e Commercio - Citta' di Mogliano Veneto
Inviato: mercoledì 22 luglio 2009 11.55
A: Direzione Commercio
Oggetto: richiesta parere

Con la presente siamo a chiedere cortesemente alcune delucidazioni in merito all'interpretazione dell'art. 28 della L.R. 29/2007, nello specifico sul concetto di "facoltatività" di chiusura settimanale.
L'indicazione del giorno di chiusura facoltativo da parte dell'esercente comporta:
a) che il locale dovrà obbligatoriamente rimanere chiuso nella giornata prescelta (quindi, la facoltatività è intesa nel senso che il locale potrebbe tenere aperto 7 giorni su 7)
b) che nella giornata di chiusura facoltativa indicata, il titolare deciderà se tenere aperto o chiuso senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune avendo già segnalato nella comunicazione l'eventuale orario osservato in caso di apertura (la facoltatività è intesa come libertà dell'esercente di chiudere o aprire nel giorno indicato)

A titolo esemplificativo, alleghiamo la comunicazione di un nostro esercente, accolta dall'ufficio commercio nel 2008 secondo l'interpretazione di cui al punto b). Ad un recente controllo della Polizia Locale l'esercizio risultava aperto il sabato, giorno indicato dall'esercente come chiusura facoltativa; i colleghi della Polizia Locale, hanno rilevato l'inosservanza dell'art. 28, comma 5, primo capoverso.

In attesa di conoscere la posizione della Regione in merito all'argomento ringraziamo  anticipatamente per l'attenzione che ci accorderete e porgiamo cordiali saluti

  • La convincente risposta della Regione chiude il dubbio che permaneva sul tema:

Da: Direzione Commercio
Inviato: giovedì 17 settembre 2009 12.03
A: Uff. Licenze e Commercio - Citta' di Mogliano Veneto
Oggetto: richiesta parere

Spett. Comune di Mogliano Veneto,

in riferimento alla Vs. mail, in coda, si rileva quanto segue.

L'articolo 28 prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possano osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. In particolare, i commi 1, 2 e 3 del citato articolo evidenziano il carattere facoltativo delle giornate di chiusura prescelte. Ciò sta a significare che l'esercente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, può o meno decidere di chiudere il proprio esercizio nell'arco della settimana. Tuttavia, se decide di optare per la chiusura settimanale, deve previamente comunicare al comune in quali giorni della settimana intende effettuarla; dopodiché può scegliere se chiudere o meno l'esercizio nei giorni prescelti, ma non sussiste per l'esercente alcun obbligo di chiusura settimanale.
La natura facoltativa della chiusura settimanale è confermata anche dalla circostanza che l'articolo 32, comma 4, sanziona esclusivamente la mancata osservanza dell'articolo 28, comma 7, vale a dire dei programmi di apertura per turno predisposti dai comuni e la mancata esposizione da parte dell'esercente di un avviso leggibile dall'esterno riportante il proprio
turno.
Resta inteso, che l'esercente prima di effettuare le giornate di chiusura settimanale dovrà comunicare la propria scelta al comune, salva l'applicazione della sanzione amministrativa residuale di cui al comma 8 dell'articolo 32 della l.r. 29/07.

Ricordando che il presente parere è espresso in funzione dei rapporti di collaborazione tra Regione ed enti locali ed assume pertanto carattere facoltativo e non vincolante, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

REGIONE VENETO
Direzione Commercio
Tel. 0412794250 fax 4253
Rif.: Ufficio somministrazione di alimenti e bevande e mercati
d.ssa Fabris Lara

 

 
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