Chiusura settimanale esercizi di somministrazione alimenti e bevande |
Da: Uff. Licenze e Commercio - Citta' di Mogliano Veneto A titolo esemplificativo, alleghiamo la comunicazione di un nostro esercente, accolta dall'ufficio commercio nel 2008 secondo l'interpretazione di cui al punto b). Ad un recente controllo della Polizia Locale l'esercizio risultava aperto il sabato, giorno indicato dall'esercente come chiusura facoltativa; i colleghi della Polizia Locale, hanno rilevato l'inosservanza dell'art. 28, comma 5, primo capoverso. In attesa di conoscere la posizione della Regione in merito all'argomento ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che ci accorderete e porgiamo cordiali saluti
Da: Direzione Commercio Spett. Comune di Mogliano Veneto, in riferimento alla Vs. mail, in coda, si rileva quanto segue. L'articolo 28 prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possano osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. In particolare, i commi 1, 2 e 3 del citato articolo evidenziano il carattere facoltativo delle giornate di chiusura prescelte. Ciò sta a significare che l'esercente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, può o meno decidere di chiudere il proprio esercizio nell'arco della settimana. Tuttavia, se decide di optare per la chiusura settimanale, deve previamente comunicare al comune in quali giorni della settimana intende effettuarla; dopodiché può scegliere se chiudere o meno l'esercizio nei giorni prescelti, ma non sussiste per l'esercente alcun obbligo di chiusura settimanale. Ricordando che il presente parere è espresso in funzione dei rapporti di collaborazione tra Regione ed enti locali ed assume pertanto carattere facoltativo e non vincolante, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. REGIONE VENETO
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