Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l’intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l’incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell’ambiente;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contributo di assistenza per l’autonoma sistemazione dei soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di prorogare lo stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche colpite da eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal giorno 15 settembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro della difesa e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e il Ministro della salute;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

e) all’articolo 256-bis:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»;
2) il comma 3 è abrogato;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l’incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.»;
4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 è commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi»;
5) al comma 6, il primo periodo è soppresso;

Art. 2

c) all’articolo 452-quaterdecies, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.».

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

b) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater)» e le parole: «, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)» sono soppresse;

c) al comma 2:
1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) per il reato di cui all’articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
a-ter) per il reato di cui all’articolo 255-ter:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per i reati di cui all’articolo 256:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;»;
3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) per il reato di cui all’articolo 256-bis:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;»;
4) alla lettera e), le parole: «da centocinquanta a duecentocinquanta quote» sono sostituite dalle seguenti: «da trecento a quattrocentocinquanta quote»;
5) la lettera f) è abrogata;

Art. 7

b) all’articolo 201, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresì per l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati.».

Art. 8

Utilizzo della Carta nazionale dell’uso del suolo dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Art. 9

Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al comma 1.

Art. 10

Misure urgenti per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi

Art. 11

Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia,

Pichetto Fratin, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica

Piantedosi, Ministro dell’interno

Foti, Ministro per gli affari

europei, il PNRR e le politiche di coesione

Crosetto, Ministro della difesa

Lollobrigida, Ministro

dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Schillaci, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Link di riferimento: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;116!vig=2025-08-10

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